La normativa, ancora una volta, ci viene in soccorso per individuare i presupposti indispensabili affinché si possa parlare di comodato d’uso gratuito auto, ma anche per conoscere gli obblighi a carico del comodatario.
In particolare, l’utilizzo del veicolo concesso in uso deve protrarsi per un periodo superiore ai 30 giorni. Oltre all’obbligo di restituzione alla scadenza, entro 30 giorni dall’inizio del comodato il comodatario è tenuto a inviare un’apposita richiesta all’ufficio di Motorizzazione Civile competente, per registrarsi come intestatario temporaneo. A fronte di questa richiesta, la Motorizzazione rilascia all’interessato un tagliando da apporre alla carta di circolazione dell’automobile. Alla scadenza, questi dovrà presentare richiesta di cancellazione dell’annotazione di comodato d’uso.
CHI PUÒ STIPULARE CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO AUTO?
Possono legittimamente stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito auto, non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche, come ad esempio una società o un datore di lavoro che decidano di concedere l’utilizzo di un veicolo a un dipendente, anche nel caso in cui il veicolo in questione sia oggetto di leasing o di noleggio auto a lungo termine aziende.
DIVIETI E SANZIONI
Al beneficiario del comodato d’uso è fatto divieto di subcomodato del veicolo: questi, cioè, non può a sua volta concedere l’auto in uso a un altro soggetto. Al tempo stesso, la violazione degli obblighi previsti dalla normativa per l’ipotesi di auto in comodato d’uso gratuito comporta delle sanzioni.
In caso di mancata registrazione presso la Motorizzazione e di mancata esposizione del tagliando, in sede di accertamento, è prevista una sanzione amministrativa che obbliga al pagamento di una multa, da 728,00 € fino a 3.636,00 € (art. 94, comma III, C.d.S.) e al ritiro della carta di circolazione (art. 94, comma V, C.d.S.).
CHI PAGA LE MULTE IN CASO DI COMODATO D’USO GRATUITO AUTO?
Quando si guida un veicolo in comodato d’uso gratuito assicurazione auto e multe meritano un discorso a parte.
Il conducente è responsabile dei danni causati al veicolo in caso di sinistro, da risarcire al proprietario e, eventualmente, anche a terzi, qualora la polizza stipulata preveda particolari limitazioni.
Per quanto riguarda il pagamento delle multe in caso di comodato d’uso gratuito, comodante e comodatario sono responsabili in solido per quelle immediatamente contestabili, mentre per quelle contestate in un secondo momento e inviate al domicilio del proprietario, la legge prevede che quest’ultimo possa rivalersi sul comodatario, chiedendo la restituzione dei soldi. Se la multa prevede anche una decurtazione di punti dalla patente, il comodante ha facoltà di comunicare alla polizia entro 60 giorni i dati dell’effettivo conducente.